Il contratto di inserimento formazione

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Categoria: Archivio Contratti di lavoro
Tag: #contratti lavoro #contratto formazione #contratto inserimento
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lavoro-sportelloIl cambiamento principale è la sostituzione del contratto di formazione lavoro con il contratto di inserimento, la cui principale finalità è l’inserimento ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie di persone:
* soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni
* disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni
* lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro
* lavoratori che intendono riprendere un’attività dopo 2 anni di inattività
* donne residenti in aree geografiche caratterizzate da un alto grado di disoccupazione femminile
* persone affette da grave handicap.
Condizione per l’assunzione con tale contratto è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Disciplina del rapporto:
Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato, con una durata da 9 a 18 mesi (36 per i portatori di handicap).
Alla disciplina del contratto a tempo determinato prevista dal Dlgs. 368/01, vengono introdotte le seguenti specifiche:
* nel contratto di assunzione, redatto in forma scritta, deve essere inserito il progetto individuale di inserimento;
* la categoria di inquadramento può essere inferiore di 2 livelli rispetto a quello relativo alle mansioni previste dal progetto
* i lavoratori assunti con questo contratto sono esclusi dal computo dei limiti numerici previsti da leggi o contratti, anche se il rapporto dura più di nove mesi
* i periodi di servizio militare e civile nonché di maternità, prorogano il contratto per il medesimo periodo
* il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti ma eventuali proroghe sono possibili entro il limite massimo di durata stabilita dalla legge.
Sgravi contributivi:
Nei contratti di inserimento, in attesa della riforma del sistema di incentivi all’occupazione, i “vecchi” sgravi continueranno ad applicarsi esclusivamente alle assunzioni delle categorie svantaggiate.

Publicato: 2015-02-10Da: wonder

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