Il contratto di apprendistato

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Categoria: Archivio Contratti di lavoro
Tag: #apprendista giovanile #lavoro aprendisti
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apprendistatoIl decreto attuativo della Legge Biagi individua 3 tipologie:
* Apprendistato per l’espletamento del diritto-dovere di istruzione e formazione finalizzato al conseguimento di una qualifica professionale.
Caratteristiche dell’apprendista. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i giovani e gli adolescenti che abbiano compiuto 15 anni di età.
L’apprendista può essere inquadrato in una categoria lavorativa inferiore per non più di 2 livelli rispetto a quello di arrivo.
Durata. Non può essere superiore a 3 anni e, in ogni caso, la durata del contratto va determinata in base alla qualifica da conseguire, il titolo di studio, i crediti professionali e formativi e al bilancio di competenze.
Forma. Il contratto di apprendistato deve essere stipulato in forma scritta con l’indicazione specifica della prestazione lavorativa, del piano formativo individuale e della qualifica che potrà essere acquisita al termine del rapporto di lavoro.
Formazione. E’ d’obbligo la previsione di un monte ore di formazione, interna ed esterna, congrua al conseguimento della qualifica professionale. Tale previsione, insieme a quella dei profili formativi e della qualifica professionale, spetterà alle Regioni d’intesa con il Ministro del Lavoro.
* Apprendistato professionalizzante finalizzato al conseguimento di una qualificazione professionale.
Caratteristiche dell’apprendista. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Durata. I contratti collettivi stabiliscono, in ragione della qualificazione professionale da raggiungere, la durata del contratto che, in ogni caso, non può essere inferiore a 2 e superiore a 6 anni.
* Apprendistato per l’acquisizione di un diploma o percorsi di alta formazione.
Caratteristiche dell’apprendista. Possono essere assunti, in tutti i settori di attività, i soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni.
Durata. Non è prevista né una durata minima né massima. Dovrà essere definita dalle Regioni, in accordo con le associazioni territoriali dei datori di lavoro, con le Università e le altre Istituzioni formative.

Publicato: 2015-02-10Da: wonder

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