| Se le vostre
risorse finanziarie non vi permettono di farvi carico dei costi
di un procedimento giudiziario, potete chiedere di essere ammessi
al patrocinio a spese dello Stato.
Siete in conflitto con un'impresa, un professionista, il vostro
datore di lavoro, un membro della vostra famiglia o qualsiasi altra
persona, nel vostro paese o all'estero. Se non riuscite a risolvere
tale controversia con una composizione amichevole, potete adire
un giudice o essere chiamati a difendervi se l'altra parte ha preso
l'iniziativa di ricorrere alla giustizia. Probabilmente desiderate,
prima di tutto, incontrare un avvocato perché vi spieghi
quali sono i vostri diritti e se vale o meno la pena di ricorrere
alla giustizia.
In tutti gli Stati dell'Unione esistono dei sistemi di patrocinio
a spese dello Stato.
Essi presentano delle differenze per quanto riguarda la natura e
l'estensione del patrocinio che può essere ottenuto e per
quanto riguarda le condizioni che si devono soddisfare per potervi
accedere, ma tutti perseguono il medesimo obiettivo: garantire a
tutti un accesso effettivo alla giustizia.
In presenza di alcune condizioni, questi sistemi nazionali
vi garantiscono:
* L'esonero o la presa a carico, totale o parziale, delle
spese giudiziarie.
* L'assistenza, gratuita o contro una modica remunerazione, di un
avvocato che vi consiglierà nella fase precontenziosa e,
se necessario, vi rappresenterà in giudizio.
La legge:
(legge 134/2001 – T.U. 115/2002)
Cos'é
Al fine di essere rappresentate in giudizio sia per agire che per
difendersi, le persone non abbienti possono richiedere la nomina
di un avvocato e la sua assistenza a spese dello Stato, usufruendo
dell'istituto del Patrocinio a spese dello Stato.
(artt. dal 74 al 141 del Testo Unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di spese di giustizia – D.P.R.
30/05/2002, n. 115).
A quali condizioni di reddito può essere richiesto
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato è necessario
che il richiedente sia titolare di un reddito annuo imponibile,
risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
Eccezione: si tiene conto del solo reddito personale
quando sono oggetto della causa diritti della personalità,
ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in
conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare
con lui conviventi.
Nel solo ambito dei procedimenti penali, la regola che impone la
somma di tutti i redditi prodotti dai componenti della famiglia
è contemperata dalla previsione di un aumento del limite
di reddito che, a norma dell'art.92 del T.U., è elevato ad
euro 1.032,91 per ognuno dei familiari conviventi.
* Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
* Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
Patrocinio a spese dello Stato in materia civile
Il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso
nell'ambito dei giudizi civili, amministrativi, contabili o tributari
già pendenti ed anche nelle controversie civili, amministrative,
contabili o tributarie per le quali si intende agire in giudizio.
Chi può richiedere l'ammissione in ambito civile
Purché le loro pretese non risultino manifestatamene infondate
possono richiederlo:
- i cittadini italiani;
- gli stranieri, regolarmente soggiornanti sul territorio nazionale
al momento del sorgere del rapporto o del fatto oggetto del processo
da instaurare;
- gli apolidi;
- gli enti o associazioni che non perseguano fini di lucro e non
esercitino attività economica.
L'ammissione può essere richiesta in ogni stato e grado del
processo ed è valida per tutti i successivi gradi del giudizio.
Se la parte ammessa al beneficio rimane soccombente, non può
utilizzare il beneficio per proporre impugnazione.
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito
civile Presso la Segreteria del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati,
competente rispetto al:
- luogo dove ha sede il magistrato davanti al quale è in
corso il processo;
- luogo dove ha sede il magistrato competente a conoscere del merito,
se il processo non è ancora in corso;
- luogo dove ha sede il giudice che ha emesso il provvedimento impugnato
per i ricorsi in Cassazione, Consiglio di Stato, Corte dei Conti.
Modalità di presentazione della domanda al
Consiglio dell'Ordine degli Avvocati
I moduli per le domande sono disponibili presso le stesse Segreterie
del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati. La domanda deve essere
presentata personalmente dall'interessato con allegata fotocopia
di un documento di identità valido, oppure può essere
presentata dal difensore che dovrà autenticare la firma di
chi sottoscrive la domanda. Può essere inviata a mezzo raccomandata
a.r. con allegata fotocopia di un documento di identità valido
del richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata
in carta semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente
e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
(autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti
ai fini dell'ammissione al beneficio;
- se trattasi di causa già pendente;
- la data della prossima udienza;
- generalità e residenza della controparte;
- ragioni di fatto e diritto utili a valutare la fondatezza della
pretesa da far valere;
- prove (documenti, contatti, testimoni, consulenza tecniche, ecc.
da allegare in copia).
Cosa fa il Consiglio dell'Ordine dopo il deposito della
domanda
- Valuta la fondatezza delle pretese da far valere e se ricorrono
le condizioni per l'ammissibilità,
- entro 10 giorni emette uno dei seguenti provvedimenti:
* accoglimento della domanda
* non ammissibilità della domanda
* rigetto della domanda
- trasmette copia del provvedimento all'interessato, al giudice
competente e all'Ufficio delle Entrate , per la verifica dei redditi
dichiarati.
Cosa si deve fare dopo il provvedimento di ammissione
L'interessato può nominare un difensore, scegliendo il nominativo
dall'Elenco degli Avvocati abilitati alle difese per il patrocinio
a spese dello Stato appositamente approntati dai Consigli degli
Ordini degli Avvocati del distretto della competente Corte di Appello.
Cosa si può fare se la domanda non viene accolta
L'interessato può proporre la richiesta di ammissione al
giudice competente per il giudizio, che decide con decreto.
In caso la decisione da parte del Consiglio dell'Ordine non pervenga
entro termini ragionevoli, l'interessato può inviare una
nota al Consiglio dell'Ordine stesso e per conoscenza al Ministero
della Giustizia – Dipartimento Affari di Giustizia –
Direzione Generale della Giustizia Civile- Ufficio III.
Esclusione dal patrocinio in ambito civile
Il beneficio non è ammesso nelle cause per cessione di crediti
e ragioni altrui (salvo se la cessione appaia fatta in pagamento
di crediti o ragioni preesistenti).
Patrocinio a spese dello Stato in materia penale
Per essere ammessi al Patrocinio a spese dello Stato, anche
in ambito penale è necessario che il richiedente sia titolare
di un reddito annuo imponibile, risultante dall'ultima dichiarazione,
non superiore a euro 9.296,22.
Se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il
reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel
medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
La regola che impone la somma di tutti i redditi prodotti dai componenti
della famiglia è, in questo caso, contemperata dalla previsione
di un aumento del limite di reddito che, a norma dell'art.92 del
T.U., è elevato ad euro 1.032,91 per ognuno dei familiari
conviventi.
Chi può richiedere l'ammissione in ambito penale
- i cittadini italiani;
- gli stranieri e gli apolidi residenti nello Stato;
- indagato, imputato, condannato, offeso dal reato, danneggiato
che intendano costituirsi parte civile, responsabile civile o civilmente
obbligato per l'ammenda;
- da chi (offeso dal reato – danneggiato) intenda esercitare
azione civile per risarcimento del danno e restituzioni derivanti
da reato.
L'ammissione può essere richiesta (e se concessa è
valida) per ogni grado e per ogni fase del processo e per tutte
le eventuali procedure derivante ed incidentali, comunque connesse,
salvo nella fase dell'esecuzione, nel procedimento di revisione,
nei processi di revocazione e opposizione di terzo, nei processi
relativi all'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione
o per quelli di competenza del tribunale di Sorveglianza (in questi
casi occorre presentare autonoma richiesta di ammissione al beneficio).
Dove si presenta la domanda di ammissione in ambito penale
Presso l'Ufficio del magistrato davanti al quale pende il processo
e quindi:
- alla cancelleria del G.I.P., se il procedimento è nella
fase delle indagini preliminari;
- alla cancelleria del giudice che procede, se il procedimento è
nella fase successiva
- alla cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato,
se il procedimento è davanti alla Corte di Cassazione.
Modalità di presentazione della domanda presso gli
Uffici giudiziari
La domanda deve essere presentata personalmente dall'interessato
con allegata fotocopia di un documento di identità valido,
oppure può essere presentata dal difensore che dovrà
autenticare la firma di chi sottoscrive la domanda. Può,
inoltre, essere presentata dal difensore direttamente in udienza.
Potrà anche essere inviata a mezzo raccomandata a.r. con
allegata fotocopia di un documento di identità valido del
richiedente.
La domanda, sottoscritta dall'interessato, va presentata in carta
semplice e deve indicare:
- la richiesta di ammissione al patrocinio;
- le generalità anagrafiche e codice fiscale del richiedente
e dei componenti il suo nucleo familiare;
- l'attestazione dei redditi percepiti l'anno precedente alla domanda
(autocertificazione);
- l'impegno a comunicare le eventuali variazioni di reddito rilevanti
ai fini dell'ammissione al beneficio.
Se il richiedente è detenuto, la domanda può essere
presentata al direttore dell'istituto carcerario;
se è agli arresti domiciliari o sottoposto a misura di sicurezza
ad un ufficiale di polizia giudiziaria. Questi soggetti ne curano
la trasmissione al magistrato che procede;
se il richiedente è straniero (extracomunitario), per i redditi
prodotti all'estero, la domanda deve essere accompagnata da una
certificazione dell'autorità consolare competente che attesti
la verità di quanto dichiarato nella domanda (in caso di
impossibilità, quest'ultima può essere sostituita
da autocertificazione).
Se l'interessato straniero è detenuto, internato per esecuzione
di misura di sicurezza, in stato di arresto o di detenzione domiciliare,
la certificazione consolare può essere prodotta entro venti
giorni dalla data di presentazione dell'istanza, dal difensore o
da un componente della famiglia dell'interessato (oppure sostituita
da autocertificazione).
Cosa può decidere il giudice competente dopo la presentazione
della domanda
Entro 10 giorni, da quando è stata presentata la domanda
o da quando è pervenuta (o anche immediatamente, se l'istanza
è presentata in udienza) il giudice competente verifica l'ammissibilità
della domanda e può decidere in uno dei seguenti modi:
- può dichiarare l'istanza inammissibile
- può accogliere l'istanza
- può respingere l'istanza.
Sulla domanda il giudice decide con decreto motivato che viene depositato
in cancelleria. Del deposito viene dato avviso all'interessato.
Se detenuto, il decreto gli viene notificato. Se l'ammissione è
chiesta in udienza, il giudice provvede immediatamente e la lettura
del decreto sostituisce l'avviso di deposito se l'interessato è
presente. In ogni caso, copia della domanda e del decreto che decide
sull'ammissione al beneficio sono trasmesse all'Ufficio delle Entrate
territorialmente competente per la verifica dei redditi dichiarati.
Cosa produce l'accoglimento dell'istanza
L'interessato può scegliere un difensore di fiducia tra gli
iscritti negli elenchi degli avvocati per il patrocinio a spese
dello stato tenuti presso il Consiglio dell' Ordine del distretto
della competente Corte di Appello e, nei casi previsti dalle legge,
può nominare un consulente tecnico e un investigatore privato
autorizzato.
Cosa si può fare se la domanda viene rigettata
Contro il provvedimento di rigetto, l'interessato può presentare
ricorso al presidente del Tribunale o della Corte di Appello entro
20 giorni dal momento in cui ne è venuto a conoscenza. Il
ricorso è notificato all'Ufficio delle Entrate. L'ordinanza
che decide sul ricorso è notificata entro 10 giorni all'interessato
e all'Ufficio delle Entrate che, nei 20 giorni successivi, possono
proporre ricorso in Cassazione. Il ricorso non sospende l'esecuzione
del provvedimento impugnato.
Esclusione dal patrocinio in ambito penale
Il beneficio non è ammesso:
- nei procedimenti penali per evasione di imposte;
- se il richiedente è assistito da più di un difensore. |