Disoccupazione ordinaria
E' un'indennità che spetta ai lavoratori assicurati contro la disoccupazione involontaria, che siano stati licenziati. Non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennità è riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing). L'indennità spetta anche ai lavoratori che sono stati sospesi da aziende colpite da eventi temporanei non causati né dai lavoratori né dal datore di lavoro.
L'indennità si può ottenere quando il lavoratore può far valere:
almeno due anni di assicurazione per la disoccupazione involontaria;
almeno 52 contributi settimanali nel biennio precedente la data di cessazione del rapporto di lavoro.
L'indennità viene corrisposta per per 8 mesi, ma può durare fino a dodici mesi se il disoccupato ha superato i 50 anni di età.
L'indennità ordinaria con i requisiti ridotti
I lavoratori che non possono far valere 52 contributi settimanali negli ultimi due anni e hanno lavorato per almeno 78 giornate nell'anno precedente, hanno diritto all'indennità ordinaria di disoccupazione con i requisiti ridotti. L'indennità non è più riconosciuta nei confronti di chi si dimette volontariamente, ma soltanto in caso di licenziamento (fanno eccezione le lavoratrici in maternità).L'indennitàè riconosciuta quando le dimissioni derivano da giusta causa (mancato pagamento della retribuzione, molestie sessuali, modifica delle mansioni, mobbing).
L'indennità spetta quando il lavoratore può far valere:
un'anzianità assicurativa per la disoccupazione da almeno due anni (deve possedere, cioè, almeno un contributo settimanale versato prima del biennio precedente l'anno nel quale viene chiesta l'indennità): ad esempio, per le indennità pagate nel 2009, il contributo deve essere stato accreditato entro la fine del 2006;
almeno 78 giornate di lavoro nell'anno precedente. Nel calcolo delle 78 giornate sono comprese anche le festività e le giornate di assenza indennizzate (indennità di malattia, maternità ecc.). |