La mancata accettazione
dell'autocertificazione costituisce violazione dei doveri d'ufficio.
Non sono sostituibili con l'autocertificazione i sottoelencati documenti:
certificati medici, sanitari, veterinari
certificati di origine e conformità alle norme comunitarie
brevetti e marchi La dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
che il dichiarante rende nel proprio interesse, può riguardare
anche stati, qualità personali o fatti relativi ad altri
soggetti di cui egli abbia diretta conoscenza.
Tale dichiarazione può riguardare anche il fatto che la
copia di una pubblicazione, un titolo di studio o di servizio, un
documento fiscale che deve essere obbligatoriamente conservato,
un atto o documento conservato o rilasciato da una pubblica amministrazione,
è conforme all'originale.
Sono acquisiti d'ufficio gli estratti degli atti di stato
civile e i certificati anagrafici necessari per la celebrazione
del matrimonio.
Sono sempre acquisiti d'ufficio dalle amministrazioni pubbliche
e dai gestori di pubblici servizi i certificati relativi a stati,
qualità o fatti personali che possono essere autocertificati
mediante una dichiarazione sostitutiva di certificazione, ovvero
previa indicazione da parte dell'interessato, dell'amministrazione
competente e degli elementi indispensabili per il reperimento delle
informazioni o dei dati richiesti.
Le amministrazioni sono tenute a procedere ad idonei controlli,
anche a campione, sulla veridicità delle dichiarazioni rese
dai cittadini.
Qualora dal controllo emerga la non veridicità del contenuto
della dichiarazione, il dichiarante decade dai benefici eventualmente
conseguiti, fermo restando l'applicazione delle sanzioni penali
previste.
La dichiarazione nell'interesse di chi si trovi in una situazione
di impedimento temporaneo, per ragioni connesse allo stato di salute,
è sostituita dalla dichiarazione contenente espressa indicazione
dell'esistenza di un impedimento, resa dal coniuge o, in sua assenza,
dai figli o, in mancanza di questi, da altro parente in linea retta
o collaterale fino al terzo grado, al pubblico ufficiale, previo
accertamento dell'identità del dichiarante.
Tale procedura semplificata è esclusa in materia di dichiarazioni
fiscali.
L'autocertificazione è consentita anche ai cittadini comunitari,
relativamente ai cittadini extracomunitari è ammessa nei
confronti di coloro che sono autorizzati a soggiornare in Italia.
Tali dichiarazioni possono essere utilizzate limitatamente agli
stati, alle qualità personali e ai fatti attestabili o certificabili
da soggetti pubblici.
I certificati medici e sanitari richiesti dalle istituzioni scolastiche
ai fini della pratica non agonistica di attività sportive
da parte dei propri alunni sono sostituiti con un unico certificato
di idoneità rilasciato dal medico di base valido per l'intero
anno scolastico.
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