AUTOCERTIFICAZIONE
Il 7 marzo 2001 è entrato in vigore il D.P.R. 445
del 28 dicembre 2000, recante il Testo Unico delle disposizioni
legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa.
I certificati che possono essere sostituiti da una dichiarazione
in carta semplice e senza necessità dell'autenticazione della
firma sono:
data e luogo di nascita
-residenza
-cittadinanza
-godimento dei diritti civili e politici
-stato di celibe, coniugato, vedovo o stato libero
-stato di famiglia
-esistenza in vita
-nascita del figlio
-decesso del coniuge, dell'ascendente o discendente
-iscrizione in albi o elenchi tenuti da pubbliche amministrazioni
-appartenenza a ordini professionali
-titolo di studio, esami sostenuti
-qualifica professionale posseduta, titolo di specializzazione,
di abilitazione, di formazione, di aggiornamento e di qualificazione
tecnica
-situazione reddituale o economica anche ai fini della concessione
dei benefici di qualsiasi tipo previsti da leggi speciali
-assolvimento di specifici obblighi contributivi con l'indicazione
dell'ammontare corrisposto
-possesso e numero del codice fiscale, della partita IVA e di qualsiasi
dato presente nell'archivio dell'anagrafe tributaria
-stato di disoccupazione
-qualità di pensionato e categoria di pensione
-qualità di studente
-qualità di legale rappresentante di persone fisiche o giuridiche,
di tutore, di curatore e simili
-iscrizione presso associazioni o formazioni sociali di qualsiasi
tipo
-tutte le situazioni relative all'adempimento degli obblighi militari,
ivi comprese quelle attestate nel foglio matricolare dello stato
di servizio
-non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario
di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione,
di decisioni civili e di provvedimenti iscritti nel casellario giudiziale
ai sensi della vigente normativa
-di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti
penali
-qualità di vivenza a carico
-tutti i dati a diretta conoscenza dell'interessato contenuti nei
registri dello stato civile
-di non trovarsi in stato di liquidazione o di fallimento e di non
aver presentato domanda di concordato.
Non devono pertanto essere più richiesti i suindicati
certificati dagli organi della pubblica amministrazione nonché
dai gestori di pubblici servizi, e dai privati che vi consentono.
Fatte salve le eccezioni previste per legge, tutti gli
stati, qualità personali o fatti, non compresi nel precedente
elenco, sono comprovati dall'interessato, a titolo definitivo, mediante
la dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà.
L'autenticazione della sottoscrizione, di qualsiasi istanza o dichiarazione
sostitutiva di atto di notorietà, s'intende soddisfatta,
attraverso la sottoscrizione in presenza del dipendente addetto,
o mediante la procedura semplificata, con invio delle medesime,
unitamente alla fotocopia non autenticata del documento di identità
del sottoscrittore.
E' necessario procedere all'autenticazione della firma, da parte
del notaio, cancelliere, segretario comunale, dipendente addetto
a ricevere la documentazione o altro dipendente incaricato dal Sindaco,
se l'istanza o la dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà
è presentata a privati ovvero se i predetti atti sono presentati
agli organi della pubblica amministrazione ed ai gestori di servizi
pubblici al fine della riscossione da parte di terzi di benefici
economici.
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