| Il contratto di somministrazione
a tempo determinato può essere stipulato: * per
far fronte a esigenze di carattere tecnico, produttivo, organizzativo
o sostitutivo, anche se riferibili all'ordinaria attività
dell'utilizzatore (art. 20, Dlgs 276/2003)
* per le "esigenze temporanee" indicate dalle clausole
dei contratti collettivi che avranno efficacia fino alla loro naturale
scadenza (art. 86, Dlgs 276/2003)
Il contratto di lavoro a tempo determinato può essere prorogato,
con il consenso del lavoratore e per atto scritto, nei casi e per
la durata prevista dal contratto collettivo applicato dal somministratore.
CARATTERISTICHE
Il contratto tra utilizzatore e somministratore deve avere forma
scritta e contenere alcune specifiche indicazioni.
Non sono previsti requisiti specifici per il contratto di lavoro
che lega il somministratore e il lavoratore: la forma deve essere
quella prevista per la tipologia contrattuale applicata.
Trattamento economico e normativo
I lavoratori dipendenti dal somministratore hanno diritto alla
parità di trattamento economico e normativo rispetto ai dipendenti
di pari livello dell'utilizzatore, a parità di mansioni svolte.
L'utilizzatore è obbligato in solido con il somministratore
a corrispondere ai lavoratori i trattamenti retributivi e i contributi
previdenziali: pertanto se il somministratore non dovesse versare
il dovuto al lavoratore questo può richiederlo all'utilizzatore,
che è obbligato a corrisponderlo. In caso di contratto di
lavoro a tempo indeterminato è previsto da parte del somministratore
il pagamento di un'indennità la cui misura viene determinata
dal contratto collettivo di riferimento e non può essere
inferiore alla misura di 350 euro mensili, secondo quanto previsto
da decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali.
Il contratto di lavoro a tempo indeterminato è soggetto alla
disciplina generale dei rapporti di lavoro prevista dal codice civile
e dalle leggi speciali. Il contratto può essere stipulato
anche a tempo parziale.
Se il contratto di lavoro è stipulato a tempo determinato
si applicano in quanto compatibile le disposizioni del contratto
a termine (Dlgs 368/2001), con alcune differenze:
* il somministratore può concludere più contratti
a termine con il lavoratore senza il rispetto di alcun intervallo
di tempo
* gli obblighi di informazione e formazione hanno una disciplina
specifica per la somministrazione
È nulla ogni clausola che possa limitare, anche indirettamente,
la facoltà dell'utilizzatore di assumere il lavoratore al termine
del contratto di somministrazione. Il divieto può essere derogato
a fronte di una congrua indennità per il lavoratore, secondo
quanto previsto dal contratto collettivo applicabile al somministratore.
ATTUAZIONE
Il contratto di somministrazione può essere stipulato dalle
Agenzie per il lavoro autorizzate all'esercizio dell'attività
di somministrazione e iscritte all'Albo (secondo quanto previsto
dal Dlgs 276/2003).
È previsto anche un Decreto ministeriale per definire i
criteri interpretativi per la definizione delle forme di contenzioso.
L'istituto della somministrazione ha carattere sperimentale: decorsi
diciotto mesi dall'entrata in vigore del decreto, il Ministro del
lavoro procede a una verifica con le organizzazioni sindacali e
a una relazione al Parlamento per valutarne l'eventuale prosieguo.
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