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Agg. 4/2/12

Lavoro interinale e leggi sul lavoro interinale

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Lavoro interinale
L'istituto della fornitura di lavoro temporaneo, più conosciuto come lavoro interinale, istituito dalla legge sul lavoro interinale del 24 giugno 1997, n. 196, è improntato alla massima flessibilità, consentendo l'ingresso nel mondo lavorativo del lavoratore anche per brevi periodi.
Questa forma di lavoro è svolta da un dipendente assunto dalla impresa denominata fornitrice, che è l'impresa autorizzata allo svolgimento del lavoro interinale, che esplica la propria attività lavorativa effettivamente presso un'altra impresa: la utilizzatrice.
Per la durata della prestazione lavorativa presso l'impresa utilizzatrice, il lavoratore temporaneo svolge la propria attività nell'interesse nonché sotto la direzione ed il controllo dell'impresa medesima, pur essendo assunto e retribuito da quella fornitrice. L'assunzione della impresa fornitrice può essere sia a tempo determinato che indeterminato.
In altri termini l'impresa fornitrice può assumere il dipendente per un periodo limitato a quello in cui invia il lavoratore in "missione" presso l'utilizzatrice o può assumere il dipendente a tempo indeterminato ed inviarlo in "missione" per periodi limitati presso l'utilizzatrice. La seconda forma -tempo indeterminato- è meno frequente nella pratica.
Nel caso in cui il prestatore di lavoro sia assunto a tempo indeterminato, per i periodi nei quali non viene utilizzato presso un'impresa utilizzatrice, resta a disposizione dell'impresa fornitrice ed avrà diritto ad un'indennità mensile di disponibilità.
La durata massima di una missione presso un'impresa utilizzatrice è di due anni, eventuali proroghe comprese, d'altra parte è consentito alla impresa utilizzatrice di assumere a tempo indeterminato il lavoratore e a proposito occorre precisare che l'impresa fornitrice non può opporsi a tale assunzione.
La normativa di riferimento è contenuta nella citata legge 24 giugno 1997, n. 196. La regolamentazione di attuazione è rinvenibile in due distinti DPR, il n. 381 ed il n. 382 del 3.9.1997.
Il contratto collettivo nazionale del 28 maggio 1998, ha ulteriormente precisato, le modalità relative a tale istituto.
Ulteriore disciplina di dettaglio è rinvenibile nei singoli contratti collettivi di categoria (es., chimico, terziario, metalmeccanico, pubbliche amministrazioni nelle quali è stato introdotto a fine 2000, ecc).
L'art. 4 della legge 196, riconosce al prestatore di lavoro temporaneo il diritto ad un trattamento retributivo non inferiore a quello corrisposto ai dipendenti di pari livello dell'impresa utilizzatrice.
Le società di fornitura di lavoro temporaneo possono svolgere tale attività soltanto previa autorizzazione del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
Tutti coloro che sono in cerca di una occupazione ed intendono avvicinarsi a tale particolare forma di lavoro possono inviare alle società di fornitura un curriculum oppure prendere contatti con le stesse per un colloquio o quanto altro, a tal proposito sul sito del Ministero è possibile rinvenire l'elenco e l'ubicazione delle società di fornitura autorizzate.
Chiunque si rivolge alle imprese di fornitura non è tenuto a corrispondere alcun compenso economico essendo ciò vietato dalla legge.
Tutta la regolamentazione attuativa della legge sul lavoro interinale è presente sul sito del ministero del lavoro.
Fonte: Ministero del lavoro
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