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Collocamento obbligatorio dei disabili |
Datori di lavoro
PROSPETTO INFORMATIVO.
I datori di lavoro soggetti alla disciplina in materia di assunzioni obbligatorie sono tenuti a presentare i prospetti informativi annuali di cui all’art. 9 della legge 12 marzo 1999, n. 68.
Il modello è stato predisposto con riferimento all’ambito provinciale, ma può essere utilizzato anche per denunce complessive da parte dei datori di lavoro che hanno sede in diverse province o regioni.
I dati inseriti nel prospetto dovranno essere aggiornati al 31 dicembre dell’anno precedente a quello in cui si effettua la domanda.
Scarica il prospetto informativo del personale di servizio
La documentazione deve essere inviata entro il 31 gennaio.
(art. 9 L. 12/3/99 N. 68 – D.M. 22/11/99 )
Il collocamento obbligatorio, per lungo tempo disciplinato dalla legge 2.4.1968 n. 482, è stato riformato dalla legge 12.3.1999 n. 68 (e relativo regolamento di attuazione D.P.R. 10.10.2000 n. 333), che abrogando la precedente normativa, ha introdotto significative novità.
La legge n. 68/99 persegue come finalità "la promozione dell'inserimento e della integrazione lavorativa delle persone disabili nel mondo del lavoro attraverso servizi di sostegno e di collocamento mirato"; si rivolge alle persone disabili, valorizzandone le competenze professionali, le capacità e le abilità psico-fisiche.
La legge permette ai datori di lavoro pubblici e privati con più di 15 dipendenti, che devono rispettare l'obbligo di assunzione di una quota di lavoratori disabili, di accedere ad agevolazioni economiche e supporti tecnici e consulenziali.
* Soggetti beneficiari
* Datori di lavoro e percentuale di disabili da assumere
* I servizi per l'impiego e i comitati tecnici
* Modalità di assunzione dei disabili
* Esclusioni ed esoneri dall'assunzione dei lavoratori disabili
* Convenzioni per favorire il raccordo tra le esigenze delle aziende e quelle dei lavoratori disabili
* Rapporto di lavoro con i lavoratori disabili
* Sanzioni previste sulla assunzione obbligatoria di lavoratori disabili
Per informazioni più attualizzate tel. al numero verde 800 196 196 (Ministero del lavoro) da lunedì a venerdì - ore 9,00 - 20,00
Soggetti beneficiari
I beneficiari della legge (art. 1 e 18) sono le persone disoccupate di seguito elencate specificamente :
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persone affette da minorazioni fisiche, psichiche e portatori di handicap intellettivo con una riduzione della capacità lavorativa superiore al 45%;
-persone invalide del lavoro con grado di invalidità superiore al 33%;
-persone non vedenti (colpiti da cecità assoluta o con un residuo visivo non superiore ad un decimo ad entrambi gli occhi, con eventuale correzione) o sorde (colpite da sordità dalla nascita o prima dell'apprendimento della lingua parlata);
-persone invalide di guerra, invalide civili di guerra e di servizio;
-vedove, orfani, e profughi ed equiparati ad orfani, nonché i soggetti individuati dalla L.407 del 1998 (vittime del terrorismo e della criminalità organizzata)
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| Fonte: >> Ministero del lavoro |
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