Il distacco o comando si ha
quando un datore di lavoro (distaccante), per proprie esigenze produttive,
pone temporaneamente uno o più lavoratori (distaccati) a
disposizione di un altro soggetto (distaccatario) per l'esecuzione
di una determinata attività lavorativa.
La riforma Biagi ha regolato il distacco nel settore privato.
CARATTERISTICHE
Il distacco è caratterizzato dalla presenza di un interesse
produttivo temporaneo del datore di lavoro distaccante, che deve
permanere per tutta la durata del distacco. È necessario
il consenso del lavoratore nel caso in cui, durante il periodo del
distacco, debba svolgere mansioni diverse, sebbene equivalenti,
rispetto a quelle per cui è stato assunto. Se il distacco
comporta un trasferimento presso una sede di lavoro che dista 50
km da quella originaria, deve essere giustificato da comprovate
ragioni tecniche, produttive, organizzative o sostitutive.
Se il distacco è effettuato in assenza di questi elementi,
il lavoratore può chiedere la costituzione di un rapporto
alle dipendenze del soggetto che ha utilizzato la prestazione (distaccatario).
La richiesta deve essere fatta tramite ricorso, presentato al giudice
del lavoro e notificato anche al solo distaccatario.
Il datore di lavoro distaccante può:
* sostituire il lavoratore distaccato con un altro lavoratore
assunto a tempo determinato
*
richiedere al soggetto presso cui il lavoratore è distaccato
un rimborso delle spese sostenute a seguito del distacco (rimborso
che non può superare il costo effettivamente sostenuto
Trattamento economico e normativo
Il trattamento economico e normativo rimane a carico del datore
di lavoro distaccante. La contribuzione INAIL è calcolata
con riferimento alla tariffa e ai premi del soggetto presso cui
il lavoratore è distaccato.
ATTUAZIONE DELLA NORMATIVA
La disciplina sul distacco è immediatamente operativa. |