| RAPPORTO ASSOCIATIVO
Il rapporto associativo nasce con l'adesione del socio alla cooperativa.
Il socio ha diritti e doveri specifici:
* concorre alla gestione dell'impresa partecipando alla formazione
degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione
e conduzione dell'impresa
* partecipa alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni
concernenti le scelte strategiche, nonché alla realizzazione
dei processi produttivi dell'azienda
* contribuisce alla formazione del capitale sociale e partecipa
al rischio d'impresa, ai risultati economici ed alle decisioni sulla
loro destinazione
* mette a disposizione della cooperativa le proprie capacità
professionali
RAPPORTO DI LAVORO
Quando il socio presta il proprio lavoro per la cooperativa instaura
un vero e proprio rapporto di lavoro che può essere prestato
in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, compresi
i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale.
Le regole relative al lavoro dei soci vengono definite da un regolamento
che le cooperative hanno l'obbligo di redigere e di depositare presso
la Direzione Provinciale del lavoro territorialmente competente.
DIRITTI E DOVERI DEL SOCIO LAVORATORE
Dal rapporto di lavoro derivano diritti e doveri legati allo specifico
contratto di lavoro stipulato con la cooperativa.
Tuttavia, in mancanza dell'adozione del regolamento interno le cooperative
non potranno inquadrare i soci con un rapporto diverso da quello
subordinato.
Si evidenzia, comunque, che per il RAPPORTO DI LAVORO SUBORDINATO:
* la retribuzione del socio non può essere inferiore rispetto
ai minimi stabiliti dai contratti collettivi del settore o delle
categorie affini
* si applica lo Statuto dei Lavoratori tranne l'art. 18. Infatti,
in caso di cessazione del rapporto associativo (quindi di perdita
della qualità di socio a seguito di esclusione o recesso)
cessa anche il rapporto di lavoro: il socio escluso senza giusta
causa o giustificato motivo non può chiedere di essere reintegrato
nel posto di lavoro
* i diritti sindacali previsti dal titolo III dello Statuto dei
lavoratori possono essere esercitati solo in seguito alla stipulazione
di un accordo collettivo stipulato tra le associazioni nazionali
del movimento cooperativo e le organizzazioni sindacali dei lavoratori
comparativamente più rappresentative
e che per il RAPPORTO DI LAVORO AUTONOMO O IN ALTRA FORMA:
* in assenza di contratti o accordi collettivi specifici, si deve
fare riferimento ai compensi medi in uso per prestazioni analoghe
rese in forma di lavoro autonomo
* si applicano le disposizioni dello Statuto dei lavoratori relative
a: libertà di opinione, divieto di indagine sulle opinioni,
diritto di associazione e attività sindacale, divieto di
atti discriminatori
* anche in questo caso si applicano le disposizioni in materia di
sicurezza e igiene sul lavoro |