Il contratto del lavoro ripartito
Già regolamentato dalla contrattazione collettiva
e dalla circolare n. 43 del 1988, l’istituto del lavoro ripartito
diviene ora oggetto di preciso intervento legislativo. La
prestazione. Due lavoratori assumono in solido l’adempimento
di un’unica obbligazione lavorativa. Ciascun lavoratore si
obbligherà a sostituire l’altro in caso di impossibilità
a svolgere la prestazione.
La forma. Il contratto deve essere scritto e contenere:
la collocazione temporale del lavoro, la possibilità di sostituzione
o di modificazione consensuale dell’orario di lavoro, li luogo
di lavoro e il trattamento economico.
Vincolo di solidarietà. Ciascun lavoratore
sarà tenuto a svolgere la prestazione dividendo con l’altro
la responsabilità per l’esecuzione dell’intera
prestazione lavorativa.
Il recesso. Dimissioni o licenziamento di uno
del lavoratori comportano l’estinzione dell’intero vincolo
contrattuale, ad eccezione di un diverso accordo tra le parti. Questa
previsione non si applica se l’altro prestatore, su richiesta
del datore di lavoro, è disponibile ad adempiere l’intera
obbligazione. |