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Il contratto di collaborazione coordinata
e continuativa, lavoro occasionale
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Lavoro a progetto
Il contratto di collaborazione coordinata e continuativa
viene ricondotto ad un progetto o programma di lavoro.
Le principali novità introdotte dal Dlgs riguardano i requisiti
formali e di contenuto del contratto nonché i diritti riconosciuti
al collaboratore a progetto. Forma.
Il contratto deve essere scritto e contenere:
- la durata, determinata o determinabile, delle prestazioni di lavoro
- il progetto o programma di lavoro, o fasi di esso, individuato nel
suo contenuto caratterizzante
- il corrispettivo e i criteri per la sua determinazione
- i tempi e le modalità di pagamento del corrispettivo
- le forme di coordinamento del collaboratore al committente sulla
esecuzione della prestazione lavorativa
- eventuali misure per la tutela della salute e della sicurezza.
Corrispettivo.
Deve essere proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro svolto. Per la sua determinazione, va tenuto conto dei compensi
normalmente corrisposti per analoghe prestazioni di lavoro autonomo.
Obbligo di riservatezza.
Salvo diverso accordo, il collaboratore può svolgere la propria
attività a favore di più committenti. Non deve però
svolgere attività in concorrenza con i committenti né
diffondere notizie attinenti ai programmi o compiere atti pregiudizievoli
per l’attività degli stessi committenti Recesso.
La realizzazione del progetto o parte di esso comporta la risoluzione
del contratto. Le parti sono comunque libere di recedere prima della
scadenza del termine per giusta causa o diverse causali stabilite
nel contratto di lavoro individuale. Le parti possono poi pattuire
il periodo di preavviso. Diritti del collaboratore.
La malattia e l’infortunio non comportano l’estinzione
del rapporto contrattuale, che rimane sospeso, senza erogazione del
corrispettivo.
La sospensione del rapporto non comporta la proroga della durata del
contratto, che si estingue alla scadenza.
Il committente può comunque recedere dal contratto se la sospensione
si protrae per un periodo superiore a un sesto della durata stabilita
nel contratto o superiore a 30 giorni. In caso di gravidanza, la durata
del rapporto è prorogata per un periodo di 180 giorni. Il lavoratore
ha diritto ad essere riconosciuto autore dell’invenzione fatta
nello svolgimento del rapporto. Si applicano le norme sulla sicurezza
e igiene del lavoro, nonché le norme di tutela contro gli infortuni
sul lavoro e le malattie professionali e le norme sul processo del
lavoro.
Lavoro occasionale
Il Dlgs distingue il lavoro a progetto dalle prestazioni
occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva
non superiore a 30 giorni svolti nel corso dell’anno solare
con lo stesso committente e per un compenso complessivo di 5 mila
€.
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| Vedi altri contratti: contratto di inserimento e di formazione, contratto di apprendistato, contratti generali e mobilità, contratto di lavori accessori, contratto di lavori intermittenti, contratto di lavori occasionali, contratto di lavoro part time, contratto di lavoro ripartito
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