Contratto di lavoro
accessorio
La riforma Biagi disciplina una nuova tipologia contrattuale
nell’ambito delle prestazioni occasionali, ovvero il lavoro
accessorio. Requisiti. Per prestazioni di lavoro
“accessorio” si intendono tutte quelle attività
lavorative di natura meramente occasionale rese da soggetti a rischio
di esclusione sociale o comunque non ancora entrati nel mercato
del lavoro oppure in procinto di uscirne, nell’ambito:
- di piccoli lavori domestici a carattere straordinario
- dell’insegnamento privato supplementare
- dei piccoli lavori di giardinaggio, pulizia e manutenzione di
edifici e monumenti
- della realizzazione di manifestazioni sociali, Fare Iniezioniive,
culturali o caritatevoli
- della collaborazione con enti pubblici e associazioni di volontariato
in relazione allo svolgimento di lavori di emergenza.
Durata. Per rientrare nella tipologia del lavoro
occasionale e accessorio, l’attività deve coinvolgere
il lavoratore per una durata complessiva non superiore a 30 giorni
dell’anno solare e che, in ogni caso, non dia complessivamente
luogo a compensi superiori a 3 mila €.
Soggetti. Possono svolgere attività di
lavoro accessorio:
- disoccupati da oltre un anno
- casalinghe, studenti e pensionati
- disabili e soggetti in comunità di recupero
- lavoratori extracomunitari, regolarmente soggiornanti in Italia,
nei 6 mesi successivi alla perdita del lavoro.
Modalità di pagamento. Viene introdotto
un regime retributivo innovativo, in base al quale le prestazioni
realizzate verranno remunerate al lavoratore mediante i cosiddetti
“buoni lavoro”, vale a dire buoni dal valore nominale
di 7,5 € ciascuno. Una volta effettuata la prestazione, il
lavoratore riceverà il corrispettivo monetario cambiando
i buoni presso gli enti accreditati.
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