Il cambiamento principale è
la sostituzione del contratto di formazione lavoro con il contratto
di inserimento, la cui principale finalità è l’inserimento
ovvero il reinserimento nel mercato del lavoro delle seguenti categorie
di persone:
* soggetti di età compresa tra i 18 e i 29 anni
* disoccupati di lunga durata da 29 a 32 anni
* lavoratori con più di 50 anni privi di un posto di lavoro
* lavoratori che intendono riprendere un’attività dopo
2 anni di inattività
* donne residenti in aree geografiche caratterizzate da un alto
grado di disoccupazione femminile
* persone affette da grave handicap.
Condizione per l’assunzione con tale contratto
è la definizione, con il consenso del lavoratore, di un progetto
individuale di inserimento, finalizzato a garantire l’adeguamento
delle competenze professionali del lavoratore al contesto lavorativo.
Disciplina del rapporto:
Si tratta di un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato,
con una durata da 9 a 18 mesi (36 per i portatori di handicap).
Alla disciplina del contratto a tempo determinato prevista dal Dlgs.
368/01, vengono introdotte le seguenti specifiche:
* nel contratto di assunzione, redatto in forma scritta, deve essere
inserito il progetto individuale di inserimento;
* la categoria di inquadramento può essere inferiore di 2
livelli rispetto a quello relativo alle mansioni previste dal progetto
* i lavoratori assunti con questo contratto sono esclusi dal computo
dei limiti numerici previsti da leggi o contratti, anche se il rapporto
dura più di nove mesi
* i periodi di servizio militare e civile nonché di maternità,
prorogano il contratto per il medesimo periodo
* il contratto non è rinnovabile tra le stesse parti ma eventuali
proroghe sono possibili entro il limite massimo di durata stabilita
dalla legge.
Sgravi contributivi:
Nei contratti di inserimento, in attesa della riforma del sistema
di incentivi all’occupazione, i “vecchi” sgravi
continueranno ad applicarsi esclusivamente alle assunzioni delle
categorie svantaggiate.
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