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Agg. 4/2/12

I contratti di lavoro e la mobilità

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In questa pagina sono spiegati i contratti generali e la mobilità, per eventuali approfondimenti:
Vedi altri contratti: contratto di inserimento e di formazione, contratto di apprendistato, contratti generali e mobilità, contratto di lavori accessori, contratto di lavori intermittenti, contratto di lavori occasionali, contratto di lavoro part time, contratto di lavoro ripartito

LE TIPOLOGIE CONTRATTUALI

1) LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO
E' il contratto di lavoro più diffuso. Le condizioni contrattuali vengono fissate con la lettera di assunzione e fanno riferimento alle condizioni previste dai contratti nazionali di categoria.

2) CONTRATTO DI LAVORO A TERMINE
E' un normale contralto di lavoro (subordinato) al quale è stato posto un termine. Può essere rinnovato una volta e per un periodo non superiore ai tre anni. La durata complessiva del rapporto, incluse la proroga, non può superare il limite di tre anni.

3) CONTRATTO DI LAVORO TEMPORANEO
Il lavoratore viene assunto dalla società di lavoro temporaneo con il contratto di lavoro vigente nell'impresa dove verrà svolta la missione. La missione è rinnovabile 4 volte e l'intero periodo temporaneo non può superare i 24 mesi. Al lavoratore vengono corrisposti tutti i benefici previsti dal CCNL (previdenza, assistenza, malattia, permessi, ferie, festività, tredicesima, quattordicesima, liquidazione).

LA MOBILITA'
I lavoratori inseriti nelle liste di mobilità acquisiscono il diritto ad una indennità nel caso in cui abbiano una anzianità aziendale di almeno 12 mesi ed abbiano un contratto a tempo indeterminato.
La durata del trattamento è di 12 mesi prorogabili a 24 o 36 mesi nel caso di lavoratori che abbiano raggiunto rispettivamente 40 o 59 anni di età.
Nel mezzogiorno e nelle aree svantaggiate la durata massima viene elevata a 24, 36 e 48 mesi.
Il lavoratore viene cancellato dalla lista di mobilità se rifiuta l'iscrizione a un caso di formazione professionale o rifiuta un lavoro equivalente al precedente con una retribuzione non inferiore al 10%, un impiego di pubblica utilità o qualora non comunichi all'INPS un impiego a tempo parziale o a tempo indeterminato.
Per le aziende che assumono i lavoratori in mobilità sono previste agevolazioni contributive.

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